Art. 4.
(Programmazione e realizzazione delle opere portuali. Piano regolatore portuale).

      1. All'articolo 5 della legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Nei porti della categoria II, classi I, II e III, l'assetto complessivo delle zone di terra e di mare esistenti nell'ambito della circoscrizione portuale, comprese quelle destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, è determinato dal piano regolatore portuale»;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Le previsioni del piano regolatore portuale approvato ai sensi dei commi 4 e 5-bis costituiscono variante dei piani di carattere generale e degli strumenti urbanistici vigenti»;

          c) al comma 3:

              1) nel primo periodo, le parole: «il piano regolatore è adottato» sono sostituite dalle seguenti: «il piano regolatore e le eventuali varianti sono adottati»;

              2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nei porti di cui al comma 1 nei quali non è istituita l'autorità portuale, il piano regolatore e le eventuali varianti sono adottati dall'autorità marittima, previa intesa con il comune o con i comuni interessati, ovvero, quando il comune svolge funzioni di amministrazione del demanio marittimo, dal comune sentita l'autorità marittima per le funzioni ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 14 e delle disposizioni in esso richiamate, previa intesa con altri comuni eventualmente interessati»;

              3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Le intese possono essere raggiunte anche attraverso conferenza di

 

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servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni»;

              4) nel terzo periodo, le parole: «Il piano è quindi inviato» sono sostituite dalle seguenti: «Il piano o le varianti sono quindi inviati»;

          d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. Il piano regolatore relativo ai porti di cui al comma 1 e le eventuali varianti, esaurita la procedura di cui al comma 3, sono sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, ai sensi della normativa vigente in materia, e sono quindi approvati dalla regione»;

          e) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

      «5-bis. Nei porti della categoria II, classi I e II, qualora non sia stata raggiunta l'intesa con il comune o i comuni interessati di cui al comma 3, ovvero la valutazione di cui al comma 4 sia risultata negativa, l'autorità portuale o marittima competente può rivolgersi per l'approvazione del piano regolatore o delle varianti al Ministro dei trasporti, il quale, acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e sentita la regione, sottopone la richiesta all'esame del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), che assume le proprie motivate determinazioni entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui le predette determinazioni siano condivise dalla regione, essa procede all'approvazione del piano o delle varianti; in caso contrario, all'approvazione si procede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali. L'approvazione eseguita ai sensi del presente comma determina gli effetti di cui all'articolo 165, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, salva la verifica di ottemperanza di cui all'articolo 185, comma 4, dello stesso decreto legislativo, qualora la valutazione

 

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del CIPE abbia riguardato la compatibilità ambientale.
      5-ter. I manufatti da realizzare su aree di proprietà pubblica e specchi acquei nell'ambito del porto, come delimitato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, non richiedono permesso di costruire. L'autorità portuale o marittima, al momento del rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di competenza, verifica che tali manufatti rispettino le destinazioni di uso delle aree e degli specchi acquei e le prescrizioni tecniche stabilite dal piano regolatore portuale. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate dall'autorità portuale comportano altresì che sia rilasciata l'autorizzazione agli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374. Il dirigente o il responsabile dell'ufficio comunale preposto alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, qualora accerti la difformità degli interventi rispetto alle previsioni del piano regolatore portuale, ne informa la regione e il Ministero dei trasporti per gli eventuali provvedimenti previsti dall'articolo 28 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380»;

          f) al comma 9, dopo le parole: «Consiglio superiore dei lavori pubblici» sono aggiunte le seguenti: «in presenza delle condizioni previste dall'articolo 127, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».